La Giurisprudenza di merito inizia ad affermare il principio secondo il quale, in presenza dell’opposizione di un genitore, la pubblicazione e condivisione di foto di minori da parte dell’altro genitore è comportamento astrattamente pregiudizievole per i soggetti minorenni, dal momento che, per via della diffusività incontrollabile dello strumento informatico utilizzato, la pubblicazione può portare le suddette immagini anche in mano di soggetti sconosciuti e non conoscibili, e che potrebbero utilizzare le suddette anche per scopi turpi ed illeciti.
Lo ha espresso incidentalmente il Tribunale di Mantova il quale, nell’ambito di un procedimento per la regolamentazione dei rapporti tra genitori, ex conviventi, e figli ha accolto la richiesta di inibitoria, formulata dal padre, diretta a bloccare la pubblicazione di immagini da parte della madre.
La suddetta richiesta è stata accolta in quanto la pubblicazione in presenza di un espresso dissenso da parte dell’altro genitore di fotografie dei figli minori è comportamento lesivo della tutela dell’immagine (art. 10 c.c.) e della riservatezza dei dati personali (d.lgls 196/03), dal momento che tali immagini devono considerarsi dati personali e la loro illegittima diffusione comporta interferenza nella vita privata.
Avv. Alessandro Calogiuri
Trib. Mantova ord. 19/09/2017