In capo a colui che detiene un animale domestico vige un obbligo di custodia e vigilanza sullo stesso per la cui sussistenza è sufficiente l’esistenza di una relazione di fatto tra il cane e il soggetto, a prescindere da un effettivo titolo di proprietà.
Affinché possa ritenersi sussistente tale posizione di garanzia penalmente rilevante la Cassazione ha chiarito che non riveste alcuna importanza la titolarità risultante da elementi formali quali la registrazione dell’animale all’anagrafe canina o l’apposizione del microchip identificativo, dovendo invece ritenersi sufficiente la prova dell’esistenza di una relazione di detenzione, anche solo materiale o di fatto.
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