Coperti da un illusorio velo di impunità spesso online ci si sente onnipotenti e legittimati a sfogare ogni istinto o frustrazione ma è bene prestare attenzione. Infatti, le maglie del sistema penale e la sua interpretazione si stanno rapidamente adeguando alle nuove frontiere digitali del delinquere.
E’ opportuno quindi ponderare bene la pubblicazione sui social network di post e contenuti multimediali che possano essere qualificati come offensivi o comunque pregiudizievoli, posto che essi possono facilmente integrare una condotta diffamatoria aggravata.
Ancora più gravi potrebbero essere le conseguenze qualora la vittima sia presa di mira a mezzo di abituali e reiterati “attacchi telematici”.
Infatti tale condotta può essere ritenuta idonea ad integrare l’elemento oggettivo del delitto di atti persecutori p. e p. dall’art. 612 bis c.p., più comunemente noto come stalking.