La Corte di Cassazione, decidendo un caso relativo all’annosa, e tipicamente italica, questione di soggetti che omettono di dichiarare la morte del parente, o ne dichiarano falsamente la permanenza in vita, al fine di continuare a percepire il relativo trattamento pensionistico, si occupa nuovamente di stabilire e concretizzare i criteri risolutivi del conflitto apparente di norme che interessa la fattispecie di “indebita percezione di erogazioni a danno dello stato” prevista dall’art. 316 ter c.p. e quella, ben più grave, di “truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche” di cui all’art. 640 bis c.p.