La Corte di cassazione con la sentenza n. 7644/2019, in materia di omesso versamento di IVA (p. e p. ai sensi dell’art. 10 ter d. lgs. 10 marzo 2000 n. 74), ha confermato che non rilevano le motivazioni che hanno spinto l’imprenditore ad omettere il versamento IVA; egli potrà richiamare a proprio favore la causa di non punibilità della forza maggiore esclusivamente nel caso in cui la situazione di crisi di liquidità dell’impresa derivi da fatti imprevedibili, allo stesso non imputabili, dallo stesso non dominabili e a cui non abbia potuto porre rimedio tempestivamente.
Nel caso di specie la Corte di Cassazione si è trovata a giudicare il caso di un amministratore di una società cooperativa condannato per aver omesso il versamento dell’IVA per somme superiori alla soglia di punibilità del reato.