In materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti l’art.1 c.2 del d.lgs. 231/01 prevede che la relativa disciplina si applichi “agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica”. È evidente l’estrema genericità di una siffatta formulazione, resa necessaria dal fatto che nessun ente, nessuna azienda può ritenersi totalmente al sicuro dal rischio che all’interno della sua compagine sociale vengano commessi reati nell’interesse, o a vantaggio, dell’ente stesso.
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