Screenshot, whatsapp e registrazioni: quando la prova è nello smartphone – Alessandro Calogiuri Avvocato penalista Ancona

(Cass. Pen., sez. III, n. 8332/2020)

Lo smartphone, i social network e in generale le nuove tecnologie sono spesso strumenti attraverso i quali vengono perpetrate condotte delittuose ma, al contempo, sono strumenti che tengono traccia delle predette attività e che possono divenire importanti fonti di prova. In merito la Giurisprudenza si è interrogata per chiarire a quali condizioni tali contributi possano essere utilizzati nel processo penale.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 8332/2020 ha statuito che nel processo penale è legittima l’acquisizione di uno screenshot dello schermo di un cellulare sul quale compaiano messaggi sms o altre informazioni.

In merito, smentendo una lamentata acquisizione irrituale, con ritenuta conseguente incertezza in ordine alla provenienza dei messaggi, sia per la mancata disposizione di una perizia informatica volta ad accertarne il mittente, sia a causa della mancanza di altri elemento idoneo a collegare i dati ritratti nello screenshot all’utenza telefonica, i Giudici della Suprema Corte hanno chiarito che: “non esiste alcuna illegittimità nella realizzazione di una fotografia dello schermo di un telefono cellulare, sul quale compaiano messaggi sms, allo scopo di acquisirne la documentazione, non essendo imposto dalla legge alcun adempimento specifico per il compimento di tale attività, che consiste, sostanzialmente, nella realizzazione di una fotografia e che si caratterizza solamente per il suo oggetto, costituito, appunto, da uno schermo sul quale siano leggibili messaggi di testo, non essendovi alcuna differenza tra una tale fotografia e quella di qualsiasi altro oggetto, con la conseguente legittimità della sua acquisizione.”.

Pertanto è da ritenersi che gli screenshot ed in generale le conversazioni intrattenute attraverso l’utilizzo di strumenti informatici costituiscono una forma di memorizzazione di un fatto storico equiparabile ad una prova documentale ex art. 234 c.p.p. e, pertanto, utilizzabile ai fini probatori (Cass. pen. sez. V, sentenza 6 gennaio 2018 n. 1822).

Scendendo nello specifico dei sistemi di messaggistica elettronica, principio analogo è stato affermato anche in merito alle conversazioni intrattenute a mezzo whatsapp.
Sul punto la Suprema Corte, con sentenza n. 1822/2020, ha chiarito che anche la messaggistica whatsapp ha natura documentale e che pertanto, anche in tal caso, l’attività acquisitiva non soggiace alle regole stabilite per la corrispondenza o intercettazioni; i dati informatici acquisiti dalla memoria di un telefono cellulare o di altro terminale informatico (sms, messaggi whatsApp, messaggi di posta elettronica “scaricati” e/o conservati nella memoria) hanno natura di documenti ai sensi dell’art. 234 c.p.p., ragion per cui la relativa attività acquisitiva può essere effettuata anche per il tramite di semplice riproduzione fotografica.

Medesimi principi infine sono stati affermati anche per le registrazioni di conversazioni tra presenti effettuati dibauronoma iniziativa da parte del privato partecipante ad una discussione utilizzando il proprio smartphone.
Con la sentenza n. 26766/2020 è stato infatti chiarito che “La registrazione di conversazioni da parte del privato vittima di condotte estorsive o usurarie [o in ogni caso delittuose] con il soggetto autore di comportamenti violenti e/o minacciosi, effettuata su iniziativa esclusiva, in quanto né sollecitata né in altro modo suggerita dagli inquirenti, dello stesso privato e con l’utilizzo di mezzi propri, anche qualora – ai fini dell’ascolto e della verifica dei contenuti minatori per possibili successive iniziative di carattere processuale – venga immediatamente girata alle forze dell’ordine già in tal senso previamente allertate dell’iniziativa ed indipendentemente dalle modalità dell’ascolto (in diretta o in differita), non presuppone né implica lo svolgimento di alcun atto di indagine da parte delle stesse forze dell’ordine: in tal caso la registrazione effettuata, anche se veicolata attraverso la successiva trascrizione dei contenuti da parte delle stesse forze dell’ordine, rappresenta una semplice trasposizione del contenuto del supporto magnetico e costituisce una mera forma di memorizzazione fonica di un fatto storico utilizzabile quale prova documentale”.

In conclusione si può affermare che, pur essendo sicuramente opportuno affidarsi alla consulenza di uno studio legale che grazie all’ausilio di tecnici specializzati potrà estrarre una vera e propria copia forense degli elementi di prova sopra indicati, nelle ipotesi in cui ciò non sia possibile il contenuto probatorio non verrà vanificato e non si perderà nel nulla ma potrà essere ritenuto dalla giurisprudenza acquisibile al processo ed utilizzabile alla stregua di ogni altro elemento di prova documentale.

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Avv. Alessandro Calogiuri

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