Sottrarre con l’uso della forza il cellulare alla propria compagna, o al proprio compagno, è condotta che può legittimamente giustificare una condanna per rapina; non costituisce infatti alcuna idonea giustificazione il fatto che il soggetto abbia agito perché mosso da gelosia e con l’intenzione di vagliare l’effettivo adempimento agli obblighi matrimoniali.
(Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 8821/21, depositata il 4 marzo)
Non ha quindi nessun rilievo il fatto che nel caso concreto il marito avesse agito perché spinto dall’intento di rintracciare le prove di una sospettata relazione extraconiugale della moglie in quanto, anche in ambito matrimoniale o, comunque, di convivenza non è ipotizzabile una limitazione al diritto alla riservatezza del coniuge/convivente.
L’art. 628 c.1 c.p. nel punire il delitto di rapina stabilisce che “Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500.”
In merito, con la pronuncia citata, la Corte di Cassazione ha quindi chiarito che non è ammissibile ritenere sussistente una sorta di consenso tacito derivante dalla convivenza ed ha, consequenzialmente, statuito che la condotta di impossessamento non consensuale del telefono cellulare della moglie/marito è da ritenersi pienamente illecita. “L’impossessamento del telefono contro la volontà della donna integra [infatti] una condotta antigiuridica, e l’ingiusto profitto consiste nell’indebita intrusione nella sfera di riservatezza della vittima, con la conseguente violazione del diritto di autodeterminazione nella sfera sessuale, che non ammette intrusione da parte di terzi e nemmeno del coniuge.”
Quindi, secondo l’interpretazione della Giurisprudenza, l’ingiusto profitto richiesto dal delitto di rapina, di cui all’art. 628 c.p., “può concretarsi in ogni utilità, anche solo morale, nonché in qualsiasi soddisfazione o godimento che l’agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene.”; utilità che in un caso come quello in commento è stata individuata nella ingiusta utilità morale perseguita dall’imputato al fine di rintracciare all’interno del dispositivo sottratto con la forza le prove di una presunta relazione extraconiugale.
Avv. Alessandro Calogiuri
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