(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 7993/21; depositata il 1° marzo 2021)
Subire un corteggiamento non è sempre situazione gradita anzi, ove vengano superati determinati limiti, ciò può condurre l’innamorato non corrisposto ad una condanna per molestie.
In merito, la Corte di Cassazione ha chiarito come nel delitto di cui all’art. 660 c.p. può trovare spazio anche la condotta del soggetto che abitualmente importuna con il proprio corteggiamento insistente un altro soggetto; soprattutto nel caso in cui “l‘amato/a” abbia espressamente manifestato il proprio disinteresse ed il proprio disagio.
Nel caso di specie la Corte di Cassazione, pur avendo valutato l’assenza di comportamenti abnormi quali pedinamenti, molestie telefoniche, appostamenti, condotte aggressive e/o violente (comportamenti che potrebbero legittimare una qualificazione nel più grave reato di stalking ove idonee a provocare gli effetti descritti dall’art. 612 bis c.p.), ha chiarito che:
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