Coperti da un illusorio velo di impunità spesso online ci si sente onnipotenti e legittimati a sfogare ogni istinto o frustrazione ma è bene prestare attenzione. Infatti, le maglie del sistema penale e la sua interpretazione si stanno rapidamente adeguando alle nuove frontiere digitali del delinquere.
E’ opportuno quindi ponderare bene la pubblicazione sui social network di post e contenuti multimediali che possano essere qualificati come offensivi o comunque pregiudizievoli, posto che essi possono facilmente integrare una condotta diffamatoria aggravata.
Ancora più gravi potrebbero essere le conseguenze qualora la vittima sia presa di mira a mezzo di abituali e reiterati “attacchi telematici”.
Infatti tale condotta può essere ritenuta idonea ad integrare l’elemento oggettivo del delitto di atti persecutori p. e p. dall’art. 612 bis c.p., più comunemente noto come stalking.
Tale interpretazione è stata recentemente confermata dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 57764/17, la cui motivazione è stata depositata il 28 dicembre 2017, con cui è stata autorevolmente riconosciuta la possibilità di realizzare attraverso Facebook quelle condotte reiterate di minaccia o molestia, tali “da cagionare nella persona offesa un perdurante e grave stato di ansia o di paura o da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona alla medesima legata da relazione affettiva ovvero da costringere la stessa ad alterare le proprie abitudini di vita”, che l’art. 612 bis c.p. richiede al fine di ritenere integrato il delitto di atti persecutori.
Nel caso di specie l’imputato, a seguito della non condivisa rivelazione da parte della sua amante alla moglie della relazione extraconiugale intercorrente tra i due, iniziava nei confronti della donna una costante ed abituale opera pubblicazione di messaggi ingiuriosi e minacciosi e creava altresì un profilo Facebook dal carattere altamente denigratorio.
Tali condotte sono state ritenute idonee ad integrare il delitto sopra tratteggiato in quanto comportanti la reiterata diffusione di «dati, veri o falsi, fortemente dannosi e fonte di inquietudine per la parte offesa»; ansia e paura che sono state ritenute provate dalla persona offesa documentando la prescrizione di ansiolitici e il ricorso ad un sostegno psicoterapico.
Viene invece ritenuta del tutto irrilevante al fine della sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta una delle difese infruttuosamente sollevate dall’imputato, ossia il fatto che la persona offesa avesse la possibilità di ignorare tali contenuti semplicemente non accedendo al proprio profilo.
In conclusione, è bene rammentare sempre che il mondo virtuale non è altro che una proiezione di quello reale in cui ogni giorno ci muoviamo e, pertanto, un delitto rimane tale anche se commesso on line.
Avv. Alessandro Calogiuri
– Cass. Sez. V Pen. Sent. n. 57764/17; dep. 28/12/2017