La gelida perturbazione pittorescamente rinominata “Burian” ha flagellato per giorni la nostra penisola.
Temperature sotto-zero si sono accompagnate ad un manto candido che tutto ha ricoperto.
Situazione tanto suggestiva quanto fonte di disturbo, inconvenienti e, spesso, danni inaspettati a causa del ghiaccio e della neve accumulatesi sul manto stradale.
I maggiori danni si manifestano proprio quando la neve si scioglie, momento nel quale le nostre strade si riscoprono tappezzate di crateri e a farne le spese siamo spesso noi automobilisti.
Resta da capire se, a quali condizioni e nei confronti di chi sia possibile rivalersi.
Affronteremo la questione analizzando principi giuridici applicabili non solo all’ipotesi di danni all’autovettura causati da buche stradali non tempestivamente riparate ma anche ai frequenti casi di incidenti causati da lastre di ghiaccio sull’asfalto o di cadute dovute a passaggi pedonali resi impraticabili.
Sul punto la norma di riferimento è l’art. 2051 del codice civile che prevede che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito” ed in materia di “buche stradali” la giurisprudenza è copiosa ed in costante evoluzione.
Tale responsabilità afferisce al genus della responsabilità oggettiva, per la cui configurazione è sufficiente la prova da parte del danneggiato del danno e del nesso di causalità tra il danno e la cosa, senza che a nulla rilevi la condotta colposa o meno del custode, il quale viene ritenuto responsabile semplicemente per l’esistenza di un rapporto di dominio di fatto con la cosa.
Tale responsabilità può essere evitata dal custode solo con la prova della sussistenza del c.d. caso fortuito.
Circa l’interpretazione della suddetta locuzione sono stati scritti fiumi di dottrina e giurisprudenza, arrivando ad identificare il caso fortuito in quel fatto, naturale o del terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità in senso oggettivo.
Per quanto di nostro interesse occorre quindi chiedersi se e a quali condizioni le precipitazioni atmosferiche possa ritenersi “caso fortuito” e quindi idonee ad essere individuate come causa da sola sufficiente a determinare l’evento dannoso e, conseguentemente, ad elidere la responsabilità del custode.
La Corte di Cassazione si è di recente pronunciata sul punto e ha chiarito che anche per quanto riguarda le precipitazioni atmosferiche la loro riconducibilità all’ipotesi del caso fortuito è condizionata dal possesso dei caratteri dell’eccezionalità e dell’imprevedibilità, dovendo quindi sostanziarsi in un avvenimento imprevedibile, imponderabile che si inserisca improvvisamente nella serie causale come fattore determinante l’evento in maniera autonoma.
Dunque, l’accertamento del fortuito rappresentato dall’evento naturale deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico.
È evidente quindi come anche grazie alle crescenti competenze tecnico -scientifiche in tema di meteorologia sia sempre più difficile ritenere integrato il suddetto requisito, posto che le precipitazioni atmosferiche sono oramai facilmente prevedibili e, pertanto, il custode non potrà salvo casi eccezionali invocarle a sua scusa, posto che è francamente difficilmente sostenerne l’imprevedibilità e l’inevitabilità degli effetti
Se hai subito danni a causa delle recenti precipitazioni atmosferiche contatta lo studio per valutare la possibilità di richiedere un risarcimento dei danni subiti.
Avv. Alessandro Calogiuri
- Cass., Sez. III Civ., ordinanza n. 2482 del 1 febbraio 2018