I “gruppi” whatsapp sono diventati parte integrante delle nostre vite, li usiamo per lavoro, per mantenere i contatti con amici lontani, per organizzare eventi e anche solo per divertirsi…l’importante è ricordarsi sempre che, anche on line vigono le regole del diritto penale, tanto che offendere pesantemente un soggetto non inserito in un gruppo whatsapp è condotta da ritenersi idonea a motivare una condanna per il delitto di diffamazione.
Secondo l’art. 595 c.p. commette il delitto di diffamazione “Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente (ingiuria, oggi fattispecie depenalizzata), comunicando con più persone , offende l’altrui reputazione, è punito (a querela della persona offesa) con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.”
Ai fini della configurabilità del reato di diffamazione è necessario quindi che la persona offesa non sia presente o, almeno, che non sia stata in grado di percepire l’offesa.
Con tale norma l’ordinamento si propone di tutelare il bene giuridico costituzionalmente tutelato rappresentato dall’onore del soggetto vittima delle offese. Con tale nozione, che rischia di apparire generica, si intende in senso soggettivo il sentimento e l’idea che ciascuno ha di sé ed in senso oggettivo il rispetto e la stima di cui un dato soggetto gode presso il gruppo sociale nel quale svolge la propria vita ed esercita i propri diritti (c.d. reputazione)
Per quanto riguarda le offese postate in un gruppo whatsapp, i magistrati della Suprema Corte di Cassazione hanno recentemente statuito che rientrano nella norma incriminatrice di cui si tratta anche gli insulti messi per iscritto in una chat di gruppo e rivolti a una persona non inserita nel suddetto gruppo di conversazione.
Avv. Alessandro Calogiuri
-Cassazione, sentenza n. 7904/19, sez. V Penale, depositata il 21 febbraio