La legge n. 41 del 2016, dietro la spinta di un bisogno sentito in maniera molto forte da una larga parte della cittadinanza a causa del crescente fenomeno di morti o gravi lesioni causate da c.d. “pirati della strada”, ha introdotto nel nostro ordinamento penale due nuove fattispecie incriminatrici: gli articoli 589 bis e 590 bis c.p. che incriminano rispettivamente il delitto di omicidio stradale e quello di les,ioni personali stradali gravi o gravissime.
Con tale operazione innovatrice sono state inasprite le sanzioni previste per le previgenti fattispecie che aggravavano i delitti di omicidio colposo e lesioni colpose.
Tale disciplina, anche a causa dell’estrema severità delle pene prospettate, ha sollevato l’attenzione della Giurisprudenza Costituzionale.
Con comunicato stampa del 20.02.2019 La Corte Costituzionale, in attesa della pubblicazione delle motivazioni della sentenza, ha comunicato in primis che è stato positivamente superato il vaglio di costituzionalità con riferimento al divieto, per il giudice, di considerare prevalente o equivalente la circostanza attenuante speciale della “responsabilità non esclusiva” dell’imputato (c.d. concorso di colpa del danneggiato) rispetto alle concorrenti aggravanti speciali previste per questi reati, tra cui la guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
Inoltre, nella medesima occasione la Consulta ha dichiarato la non costituzionalità dell’art. 222 CdS nella parte in cui è previsto che venga automaticamente disposta la revoca della patente di guida in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali.
Nello specifico tale revoca automatica è stata ritenuta legittima solo a seguito di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l’assunzione di droghe.
Nelle altre ipotesi il suddetto automatismo è stato escluso ed è stato viceversa riconosciuto al giudice il potere/dovere di procedere ad una valutazione caso per caso, per decidere se applicare, in vece della revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente.
-Corte costituzionale – comunicato stampa del 20.2.2019
Avv. Alessandro Calogiuri