La Corte di cassazione con la sentenza n. 7644/2019, in materia di omesso versamento di IVA (p. e p. ai sensi dell’art. 10 ter d. lgs. 10 marzo 2000 n. 74), ha confermato che non rilevano le motivazioni che hanno spinto l’imprenditore ad omettere il versamento IVA; egli potrà richiamare a proprio favore la causa di non punibilità della forza maggiore esclusivamente nel caso in cui la situazione di crisi di liquidità dell’impresa derivi da fatti imprevedibili, allo stesso non imputabili, dallo stesso non dominabili e a cui non abbia potuto porre rimedio tempestivamente.
Nel caso di specie la Corte di Cassazione si è trovata a giudicare il caso di un amministratore di una società cooperativa condannato per aver omesso il versamento dell’IVA per somme superiori alla soglia di punibilità del reato.
La Cassazione, conformemente a Sezioni Unite n. 37424/2013, ha affermato che “il sostituto d’imposta che incassi l’IVA ha l’obbligo di tenerla accantonata…e, in ogni caso, di organizzare le risorse finanziarie delle propria impresa per poter adempiere all’obbligazione.. Laddove così non faccia, l’imprenditore si rappresenta la probabilità che al momento della scadenza non vi siano nelle casse della società somme sufficienti e ne accetta il rischio”.
Tale conclusione discende dal fatto che la norma incriminatrice di cui si tratta è sostenuta a livello psicologico dal dolo c.d. generico (mera consapevolezza dell’illiceità della condotta omissiva finale), ciò assume rilevanza in quanto, in caso di omesso versamento dell’IVA, le verifiche che avrebbero consentito di appurare l’incombenza dell’obbligo tributario di cui è onerato l’imprenditore sono particolarmente semplici e quindi nel comportamento del soggetto che omette di controllare la situazione si ritiene integrato il dolo, quanto meno eventuale, dal momento che omettendo di effettuare i doverosi controlli e di porre in essere i necessari correttivi il soggetto si espone volontariamente a tutte le conseguenze prevedibili che ne possono derivare.
Nel valutare la rilevanza di una situazione di forza maggiore i Giudici del Palazzaccio hanno affermato che l’omesso versamento IVA non può essere giustificato dal pagamento degli stipendi dei lavoratori dipendenti, dal momento che in ambito penale non è estendibile l’ordine di preferenza in tema di crediti prededucibili che vige in ambito fallimentare/concorsuale.
Pertanto, la necessità di pagare i dipendenti non può essere di per sé elemento idoneo ad escludere l’elemento soggettivo del reato dal momento che lo stesso viene ravvisato nella scelta consapevole di omettere i versamenti dovuti. Infatti è onere dell’imprenditore distribuire le risorse esistenti in modo da adempiere al proprio debito erariale.
L’imprenditore non potrà quindi invocare la forza maggiore in presenza di mancati accantonamenti e di omesso pagamento alle singole scadenze mensili; questo perché per ritenere integrata la forza maggiore dovrà darsi la prova di un fatto imponderabile, imprevisto ed imprevedibile, che sia del tutto indipendente dalla condotta dell’agente.
In conclusione, la forza maggiore non è rappresentata da una mera difficoltà ma è necessaria una assoluta impossibilità di adempiere. Pertanto, in via generale si esclude che una crisi di liquidità aziendale possa integrare un’ipotesi di forza maggiore del momento che l’imprenditore in crisi di liquidità ha un vasto ventaglio di possibilità alternative da percorrere prima di omettere il mancato pagamento delle imposte.
Per giovarsi della causa di non punibilità di cui si tratta egli dovrà infatti provare che l’omissione dei pagamenti erariali è stata l’extrema ratio e che, prima di porre in essere tale omissione, ha fatto ricorso a tutti gli altri strumenti a sua disposizione, anche mediante utilizzo del proprio patrimonio personale.
“..non può, pertanto, rilevare un generico richiamo dell’imputato alla crisi finanziaria dell’impresa senza allegazioni circa tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà.”
Avv. Alessandro Calogiuri
-Cassazione penale, Sez. III, sentenza 20 febbraio 2019, n. 7644
Fonti:
-Rossella Catena “Omesso versamento IVA: configurabile la forza maggiore in caso di crisi aziendale?“