Occupazione abusiva di immobile e stato di necessità – Alessandro Calogiuri Avvocato penalista Ancona

La Corte di Cassazione (S. n. 54695/17) ha stabilito che non può ritenersi giustificata la condotta di occupazione abusiva permanente di un immobile tenuta dal padre di una bambina di 3 anni in conseguenza di una contingente situazione di difficoltà economica.

La predetta decisione consente di analizzare, trattando del crescente fenomeno dell’occupazione abusiva di immobili, gli estremi applicativi della causa di giustificazione dello stato di necessità previsto all’art. 54 c.p.
Secondo la suddetta norma “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, nè altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
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Art. 572 c.p.: Se i maltrattamenti in famiglia continuano dopo la fine della convivenza – Alessandro Calogiuri Avvocato penalista Ancona

L’art. 572 c.p. punisce la reiterazione abituale di comportamenti lesivi dell’integrità fisica e/o morale, della libertà o del decoro della vittima. Il delitto di “maltrattamenti in famiglia” è un delitto c.d. proprio dal momento che può essere commesso solo dal familiare o dal soggetto che sia comunque legato alla vittima da una relazione di “familiarità”.E’ ormai pacifico che nel concetto di famiglia appena richiamato, debba essere ricompresa anche la convivenza more uxorio, nonché “qualunque relazione sentimentale che, per la consuetudine dei rapporti creati, implichi l’insorgenza di vincoli affettivi e aspettative di assistenza assimilabili a quelli tipici della famiglia o della convivenza abituale».

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Stalking: La persecuzione non surroga la proporzione della reazione della vittima – Alessandro Calogiuri Avvocato penalista Ancona

In un momento, come quello attuale, di rilevante allarme sociale in cui sembrano essere decaduti i più elementari corollari di buon senso e rispetto della riservatezza altrui e i casi di atti persecutori, il c.d. “stalking”, risultano essere ormai all’ordine del giorno è d’obbligo ricordare, come fa la Suprema Corte, che l’essere, o il ritenere di essere, odiosamente perseguitati non è condizione di per sé idonea a giustificare ogni tipo di reazione.

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Responsabilità: Can che abbaia a volte morde…Chi è responsabile? – Alessandro Calogiuri Avvocato penalista Ancona

In capo a colui che detiene un animale domestico vige un obbligo di custodia e vigilanza sullo stesso per la cui sussistenza è sufficiente l’esistenza di una relazione di fatto tra il cane e il soggetto, a prescindere da un effettivo titolo di proprietà.

Affinché possa ritenersi sussistente tale posizione di garanzia penalmente rilevante la Cassazione ha chiarito che non riveste alcuna importanza la titolarità risultante da elementi formali quali la registrazione dell’animale all’anagrafe canina o l’apposizione del microchip identificativo, dovendo invece ritenersi sufficiente la prova dell’esistenza di una relazione di detenzione, anche solo materiale o di fatto.
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Guida in stato di ebbrezza: quando gli accertamenti sono fatti in ospedale… – Alessandro Calogiuri Avvocato penalista Ancona

La giurisprudenza di Cassazione si è di recente espressa su due profili dal notevole rilievo pratico: la valenza processuale degli accertamenti ematochimici disposti direttamente dai sanitari e i confini della necessità di avvisare il soggetto sottoposto ai suddetti esami della facoltà di nominare un difensore.In relazione alla prima questione la Suprema Corte ha chiarito che le analisi ematiche effettuate autonomamente, e per ragioni cliniche, dai sanitari del pronto soccorso sul conducente ivi condotto a seguito di incidente stradale, devono essere ritenute idonee a certificare la sussistenza dello stato di ebbrezza ed utilizzabili in giudizio, pur in assenza di una richiesta dell’Autorità.

Per quel che riguarda la seconda questione, nulla quaestio per quel che riguarda accertamenti mediante etilometro effettuati direttamente dalla Polizia Giudiziaria, in tal caso gli agenti dovranno necessariamente procedere ad avvertire il soggetto indiziato della facoltà di farsi assistere da un difensore.
Il suddetto avviso non è invece necessario quando gli accertamenti siano autonomamente disposti dai sanitari per ragioni di cura del paziente. L’obbligo informativo deve invece  ritenersi sussistente nel caso in cui la Polizia Giudiziaria rivolga al personale sanitario una richiesta di procedere ad esami, diretti a quantificare la percentuale di alcool nel sangue, che esulino dalle finalità terapeutiche in quanto unicamente rivolti alla ricerca della prova della colpevolezza dell’indiziato.
L’assenza dell’avviso fa sì che l’accertamento debba ritenersi processualmente inutilizzabile in quanto affetto da nullità.
Ciò è conseguenza del fatto che, esorbitando dalle finalità terapeutiche, l’attività deve essere qualificata quale atto di indagine della polizia giudiziaria effettuato in via delegata da parte del personale sanitario.

In conclusione, al fine di definire la disciplina concretamente applicabile al caso concreto, è fondamentale accertare la causale degli accertamenti scientifici:
Qualora le analisi ematochimiche siano effettuate direttamente dalla polizia giudiziaria o da personale sanitario su richiesta dell’autorità, ed in assenza di giustificazioni terapeutiche, vi sarà la necessità del previo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore.
Per converso, ove l’accertamento si inserisca nel catalogo delle cure previste dal protocollo medico-sanitario il suddetto obbligo di avviso non si ritiene sussistente e, pertanto, il risultato delle analisi rimarrà comunque processualmente utilizzabile quale prova documentale.

Avv. Alessandro Calogiuri

– Cass., Sez. IV Pen., n. 51729/17, dep. 14.11.2017
– Cass., Sez. IV Pen., n. 51284/17, dep. 09.11.2017

Stupefacenti: Coltivazione Marijuana, la valutazione è prognostica – Alessandro Calogiuri Avvocato penalista Ancona

Per valutare l’offensività della condotta di coltivazione occorre accertare l’idoneità del vegetale a produrre sostanza idonea al consumo, pertanto non deve valutarsi la quantità di principio attivo che appare ricavabile nell’immediatezza, ma l’attenzione dell’interprete deve focalizzarsi in primis sulla conformità della pianta al tipo botanico previsto e in secundis sulla potenziale attitudine della stessa a giungere a maturazione e a produrre la sostanza stupefacente, inserendo “nell’equazione” , anche le concrete modalità di coltivazione.

Trattasi di principio ormai granitico in Giurisprudenza, ribadito di recente dalla Corte di Cassazione (Sez. IV Penale, n. 50970/17, depositata l’8 novembre), espressivo del più generale principio di offensività, secondo il quale il reato non è ritenuto idoneo a ledere o mettere in pericolo il bene giuridico tutelato qualora nel concreto si ravvisi una impossibilità di verificazione dell’evento, una inidoneità dell’azione o una inesistenza assoluta dell’oggetto, secondo i consueti canoni del reato impossibile.

Pertanto, in relazione alla fattispecie di coltivazione non autorizzata di piante da cui è estraibile principio attivo stupefacente, gli Ermellini hanno definito che la punibilità deve essere esclusa qualora sia accertata l’inoffensività in concreto della condotta. Escludendo dal penalmente rilevante tutte quelle condotte che, pur astrattamente sussumibili nei confini della norma incriminatrice, si rivelino essere in concreto inoffensive, in quanto inidonee a produrre per effetto della coltivazione (anche in via prognostica) un rilevante aumento di disponibilità di droga e diffusione della sostanza.

La corte concretizza poi il proprio ragionamento affermando che l’offensività della condotta di coltivazione non è però esclusa dal mero mancato compimento del processo di maturazione delle piante o dalla semplice immediata assenza di principio attivo ricavabile, se è ragionevolmente prevedibile che gli arbusti analizzati siano, all’esito del loro fisiologico sviluppo, in grado di rendere quantità significative di prodotto drogante.

Valutazione di concreta offensività che spetta al Giudice del merito e che deve essere necessariamente pro futuro dal momento che l’attività incriminata, ossia il “coltivare”, si riferisce all’intero ciclo evolutivo dell’organismo biologico. Principio consacrato da una pronuncia a Sezioni Unite del 2008 e successivamente più volte confermato sino ad oggi.

Si sottolinea poi che permane la punibilità della “coltivazione” anche se destinata a mero uso personale, in quanto non può determinarsi in via preventiva la potenzialità produttiva della coltivazione, rendendo quindi inaffidabili eventuali valutazioni sull’effettiva destinazione finale della droga suscettibile di essere prodotta (uso personale o cessione?).

Avv. Alessandro Calogiuri

– Cass., Sez. IV Pen., n. 50970/17 dep. 8/11/2017

Privacy: pubblicazione foto dei figli minori sui social network, necessario il consenso dell’altro genitore – Alessandro Calogiuri Avvocato penalista Ancona

La Giurisprudenza di merito inizia ad affermare il principio secondo il quale, in presenza dell’opposizione di un genitore, la pubblicazione e condivisione di foto di minori da parte dell’altro genitore è comportamento astrattamente pregiudizievole per i soggetti minorenni, dal momento che, per via della diffusività incontrollabile dello strumento informatico utilizzato, la pubblicazione può portare le suddette immagini anche in mano di soggetti sconosciuti e non conoscibili, e che potrebbero utilizzare le suddette anche per scopi turpi ed illeciti.

Lo ha espresso incidentalmente il Tribunale di Mantova il quale, nell’ambito di un procedimento per la regolamentazione dei rapporti tra genitori, ex conviventi, e figli ha accolto la richiesta di inibitoria, formulata dal padre, diretta a bloccare la pubblicazione di immagini da parte della madre.

La suddetta richiesta è stata accolta in quanto la pubblicazione in presenza di un espresso dissenso da parte dell’altro genitore di fotografie dei figli minori è comportamento lesivo della tutela dell’immagine (art. 10 c.c.) e della riservatezza dei dati personali (d.lgls 196/03), dal momento che tali immagini devono considerarsi dati personali e la loro illegittima diffusione comporta interferenza nella vita privata.

Avv. Alessandro Calogiuri

Trib. Mantova ord. 19/09/2017

Prova: Conversazioni WhatsApp: maneggiare con cura – Alessandro Calogiuri Avvocato penalista Ancona

La Giurisprudenza è concorde nell’affermare che i messaggi inviati tramite applicazioni di messaggistica istantanea (Whatsapp, Facebook, Messenger…) sono dotati di valore probatorio, qualora sia provata la provenienza e siano valutati come attendibili.

La porta per l’ingresso di tali mezzi di prova nel processo penale è l’art. 234 c.p.p. c.1, ove è sancita la possibilità di acquisire documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante supporti fotografici, cinematografici, fonografici o altro mezzo.

Anche la Giurisprudenza di legittimità conferma ormai la suddetta linea interpretativa, giungendo ad affermare però la sussistenza di un ulteriore presupposto essenziale per ritenere utilizzabili dichiarazioni contenute in conversazioni telematiche, ossia l’acquisizione del dispositivo di origine (smartphone).

Avv. Alessandro Calogiuri

Cass. Pen. Sez. V n. 49016 del 25 ottobre 2017

Maltrattamenti in famiglia: Quando l’esigenza educativa travalica i limiti del penalmente consentito? – Alessandro Calogiuri Avvocato penalista Ancona

La suprema Corte di Cassazione ha chiarito che non è ravvisabile valenza educativa in atti di violenza effettuati da una madre nei confronti della figlia: e pertanto deve ritenersi corretta la condanna per maltrattamenti in famiglia ai sensi dell’art.572 c.p.

La madre ricorreva in Cassazione chiedendo che la sua condotta fosse riqualificata nel meno grave reato di abuso dei mezzi di correzione. Per la Corte però quanto posto in essere esorbita dal concetto di abuso come definito dalla Giurisprudenza di legittimità.

La donna era accusata di ripetute percosse e comportamenti ingiuriosi in danno della figlia tetraplegica, che a causa dei suddetti maltrattamenti era stata ricoverata presso una struttura sanitaria.

L’imputata lamentava che il fatto si sarebbe tutt’al più dovuto considerare come abuso dei mezzi di correzione o di disciplina ex art. 571 c.p. dal momento che la donna affermava di aver agito per indurre la figlia a sottoporsi alla rieducazione fisioterapica.

È del tutto evidente che in ripetute ingiurie e percosse non è dato ravvisare comportamenti obiettivamente dotati una qualche valenza educativa. Infatti la Corte di Cassazione ha confermato il principio ormai maggioritario secondo il quale «il concetto di abuso, richiamato nell’art. 571 c.p., presuppone che di un mezzo di correzione, astrattamente e obiettivamente idoneo alla funzione educativa (e perciò consentito), venga fatto un uso sproporzionato esorbitante rispetto al fine, così da determinare una rottura del nesso funzionale sotteso all’esercizio della potestas corrigendi».

Quindi, ove la condotta, seppur soggettivamente mossa da un (distorto) animus corrigendi, sia caratterizzata da comportamenti abitualmente violenti, vessatori ed umilianti, privi di alcun rilievo educativo, dovrà ritenersi integrato il più grave reato dei maltrattamenti in famiglia previsto dall’art. 572 c.p.

Avv. Alessandro Calogiuri

– Cass. Pen., Sez. VI, n. 50745/17 del 7/11/17

Alessandro Calogiuri Avvocato penalista Ancona – Lunedì 13 novembre 2017 apre lo Studio dell’Avvocato Alessandro Calogiuri

L’Avvocato Alessandro Calogiuri riceve, previo appuntamento, nel suo Studio sito ad Ancona in Via Matteotti n. 54 ed in quello di Loreto (AN).

Lo Studio offre consulenza e assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale, in tutti i settori del diritto penale, civile e sportivo, operando sulla base dei principi delineati nella Politica dello Studio e dalla Deontologia Forense, con l’obiettivo di poter essere considerato dai propri clienti consulente di fiducia per ogni necessità legale.

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