La Corte di Cassazione (S. n. 54695/17) ha stabilito che non può ritenersi giustificata la condotta di occupazione abusiva permanente di un immobile tenuta dal padre di una bambina di 3 anni in conseguenza di una contingente situazione di difficoltà economica.
La predetta decisione consente di analizzare, trattando del crescente fenomeno dell’occupazione abusiva di immobili, gli estremi applicativi della causa di giustificazione dello stato di necessità previsto all’art. 54 c.p.
Secondo la suddetta norma “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sè od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, nè altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.”
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