La legge n. 41 del 2016, dietro la spinta di un bisogno sentito in maniera molto forte da una larga parte della cittadinanza a causa del crescente fenomeno di morti o gravi lesioni causate da c.d. “pirati della strada”, ha introdotto nel nostro ordinamento penale due nuove fattispecie incriminatrici: gli articoli 589 bis e 590 bis c.p. che incriminano rispettivamente il delitto di omicidio stradale e quello di les,ioni personali stradali gravi o gravissime.
Con tale operazione innovatrice sono state inasprite le sanzioni previste per le previgenti fattispecie che aggravavano i delitti di omicidio colposo e lesioni colpose.
Tale disciplina, anche a causa dell’estrema severità delle pene prospettate, ha sollevato l’attenzione della Giurisprudenza Costituzionale.
Guida in stato di ebbrezza: quando gli accertamenti sono fatti in ospedale… – Alessandro Calogiuri Avvocato penalista Ancona
La giurisprudenza di Cassazione si è di recente espressa su due profili dal notevole rilievo pratico: la valenza processuale degli accertamenti ematochimici disposti direttamente dai sanitari e i confini della necessità di avvisare il soggetto sottoposto ai suddetti esami della facoltà di nominare un difensore.In relazione alla prima questione la Suprema Corte ha chiarito che le analisi ematiche effettuate autonomamente, e per ragioni cliniche, dai sanitari del pronto soccorso sul conducente ivi condotto a seguito di incidente stradale, devono essere ritenute idonee a certificare la sussistenza dello stato di ebbrezza ed utilizzabili in giudizio, pur in assenza di una richiesta dell’Autorità.
Per quel che riguarda la seconda questione, nulla quaestio per quel che riguarda accertamenti mediante etilometro effettuati direttamente dalla Polizia Giudiziaria, in tal caso gli agenti dovranno necessariamente procedere ad avvertire il soggetto indiziato della facoltà di farsi assistere da un difensore.
Il suddetto avviso non è invece necessario quando gli accertamenti siano autonomamente disposti dai sanitari per ragioni di cura del paziente. L’obbligo informativo deve invece ritenersi sussistente nel caso in cui la Polizia Giudiziaria rivolga al personale sanitario una richiesta di procedere ad esami, diretti a quantificare la percentuale di alcool nel sangue, che esulino dalle finalità terapeutiche in quanto unicamente rivolti alla ricerca della prova della colpevolezza dell’indiziato.
L’assenza dell’avviso fa sì che l’accertamento debba ritenersi processualmente inutilizzabile in quanto affetto da nullità.
Ciò è conseguenza del fatto che, esorbitando dalle finalità terapeutiche, l’attività deve essere qualificata quale atto di indagine della polizia giudiziaria effettuato in via delegata da parte del personale sanitario.
In conclusione, al fine di definire la disciplina concretamente applicabile al caso concreto, è fondamentale accertare la causale degli accertamenti scientifici:
Qualora le analisi ematochimiche siano effettuate direttamente dalla polizia giudiziaria o da personale sanitario su richiesta dell’autorità, ed in assenza di giustificazioni terapeutiche, vi sarà la necessità del previo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore.
Per converso, ove l’accertamento si inserisca nel catalogo delle cure previste dal protocollo medico-sanitario il suddetto obbligo di avviso non si ritiene sussistente e, pertanto, il risultato delle analisi rimarrà comunque processualmente utilizzabile quale prova documentale.
Avv. Alessandro Calogiuri
– Cass., Sez. IV Pen., n. 51729/17, dep. 14.11.2017
– Cass., Sez. IV Pen., n. 51284/17, dep. 09.11.2017