Stupefacenti: Coltivazione Marijuana, la valutazione è prognostica – Alessandro Calogiuri Avvocato penalista Ancona

Per valutare l’offensività della condotta di coltivazione occorre accertare l’idoneità del vegetale a produrre sostanza idonea al consumo, pertanto non deve valutarsi la quantità di principio attivo che appare ricavabile nell’immediatezza, ma l’attenzione dell’interprete deve focalizzarsi in primis sulla conformità della pianta al tipo botanico previsto e in secundis sulla potenziale attitudine della stessa a giungere a maturazione e a produrre la sostanza stupefacente, inserendo “nell’equazione” , anche le concrete modalità di coltivazione.

Trattasi di principio ormai granitico in Giurisprudenza, ribadito di recente dalla Corte di Cassazione (Sez. IV Penale, n. 50970/17, depositata l’8 novembre), espressivo del più generale principio di offensività, secondo il quale il reato non è ritenuto idoneo a ledere o mettere in pericolo il bene giuridico tutelato qualora nel concreto si ravvisi una impossibilità di verificazione dell’evento, una inidoneità dell’azione o una inesistenza assoluta dell’oggetto, secondo i consueti canoni del reato impossibile.

Pertanto, in relazione alla fattispecie di coltivazione non autorizzata di piante da cui è estraibile principio attivo stupefacente, gli Ermellini hanno definito che la punibilità deve essere esclusa qualora sia accertata l’inoffensività in concreto della condotta. Escludendo dal penalmente rilevante tutte quelle condotte che, pur astrattamente sussumibili nei confini della norma incriminatrice, si rivelino essere in concreto inoffensive, in quanto inidonee a produrre per effetto della coltivazione (anche in via prognostica) un rilevante aumento di disponibilità di droga e diffusione della sostanza.

La corte concretizza poi il proprio ragionamento affermando che l’offensività della condotta di coltivazione non è però esclusa dal mero mancato compimento del processo di maturazione delle piante o dalla semplice immediata assenza di principio attivo ricavabile, se è ragionevolmente prevedibile che gli arbusti analizzati siano, all’esito del loro fisiologico sviluppo, in grado di rendere quantità significative di prodotto drogante.

Valutazione di concreta offensività che spetta al Giudice del merito e che deve essere necessariamente pro futuro dal momento che l’attività incriminata, ossia il “coltivare”, si riferisce all’intero ciclo evolutivo dell’organismo biologico. Principio consacrato da una pronuncia a Sezioni Unite del 2008 e successivamente più volte confermato sino ad oggi.

Si sottolinea poi che permane la punibilità della “coltivazione” anche se destinata a mero uso personale, in quanto non può determinarsi in via preventiva la potenzialità produttiva della coltivazione, rendendo quindi inaffidabili eventuali valutazioni sull’effettiva destinazione finale della droga suscettibile di essere prodotta (uso personale o cessione?).

Avv. Alessandro Calogiuri

– Cass., Sez. IV Pen., n. 50970/17 dep. 8/11/2017

Prova: Conversazioni WhatsApp: maneggiare con cura – Alessandro Calogiuri Avvocato penalista Ancona

La Giurisprudenza è concorde nell’affermare che i messaggi inviati tramite applicazioni di messaggistica istantanea (Whatsapp, Facebook, Messenger…) sono dotati di valore probatorio, qualora sia provata la provenienza e siano valutati come attendibili.

La porta per l’ingresso di tali mezzi di prova nel processo penale è l’art. 234 c.p.p. c.1, ove è sancita la possibilità di acquisire documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante supporti fotografici, cinematografici, fonografici o altro mezzo.

Anche la Giurisprudenza di legittimità conferma ormai la suddetta linea interpretativa, giungendo ad affermare però la sussistenza di un ulteriore presupposto essenziale per ritenere utilizzabili dichiarazioni contenute in conversazioni telematiche, ossia l’acquisizione del dispositivo di origine (smartphone).

Avv. Alessandro Calogiuri

Cass. Pen. Sez. V n. 49016 del 25 ottobre 2017

Maltrattamenti in famiglia: Quando l’esigenza educativa travalica i limiti del penalmente consentito? – Alessandro Calogiuri Avvocato penalista Ancona

La suprema Corte di Cassazione ha chiarito che non è ravvisabile valenza educativa in atti di violenza effettuati da una madre nei confronti della figlia: e pertanto deve ritenersi corretta la condanna per maltrattamenti in famiglia ai sensi dell’art.572 c.p.

La madre ricorreva in Cassazione chiedendo che la sua condotta fosse riqualificata nel meno grave reato di abuso dei mezzi di correzione. Per la Corte però quanto posto in essere esorbita dal concetto di abuso come definito dalla Giurisprudenza di legittimità.

La donna era accusata di ripetute percosse e comportamenti ingiuriosi in danno della figlia tetraplegica, che a causa dei suddetti maltrattamenti era stata ricoverata presso una struttura sanitaria.

L’imputata lamentava che il fatto si sarebbe tutt’al più dovuto considerare come abuso dei mezzi di correzione o di disciplina ex art. 571 c.p. dal momento che la donna affermava di aver agito per indurre la figlia a sottoporsi alla rieducazione fisioterapica.

È del tutto evidente che in ripetute ingiurie e percosse non è dato ravvisare comportamenti obiettivamente dotati una qualche valenza educativa. Infatti la Corte di Cassazione ha confermato il principio ormai maggioritario secondo il quale «il concetto di abuso, richiamato nell’art. 571 c.p., presuppone che di un mezzo di correzione, astrattamente e obiettivamente idoneo alla funzione educativa (e perciò consentito), venga fatto un uso sproporzionato esorbitante rispetto al fine, così da determinare una rottura del nesso funzionale sotteso all’esercizio della potestas corrigendi».

Quindi, ove la condotta, seppur soggettivamente mossa da un (distorto) animus corrigendi, sia caratterizzata da comportamenti abitualmente violenti, vessatori ed umilianti, privi di alcun rilievo educativo, dovrà ritenersi integrato il più grave reato dei maltrattamenti in famiglia previsto dall’art. 572 c.p.

Avv. Alessandro Calogiuri

– Cass. Pen., Sez. VI, n. 50745/17 del 7/11/17

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