Coperti da un illusorio velo di impunità spesso online ci si sente onnipotenti e legittimati a sfogare ogni istinto o frustrazione ma è bene prestare attenzione. Infatti, le maglie del sistema penale e la sua interpretazione si stanno rapidamente adeguando alle nuove frontiere digitali del delinquere.
E’ opportuno quindi ponderare bene la pubblicazione sui social network di post e contenuti multimediali che possano essere qualificati come offensivi o comunque pregiudizievoli, posto che essi possono facilmente integrare una condotta diffamatoria aggravata.
Ancora più gravi potrebbero essere le conseguenze qualora la vittima sia presa di mira a mezzo di abituali e reiterati “attacchi telematici”.
Infatti tale condotta può essere ritenuta idonea ad integrare l’elemento oggettivo del delitto di atti persecutori p. e p. dall’art. 612 bis c.p., più comunemente noto come stalking.
Riforma delle intercettazioni: il nuovo 617 septies c.p. – Alessandro Calogiuri Avvocato penalista Ancona
Il 29 dicembre scorso il Consiglio dei Ministri ha definitivamente approvato il decreto legislativo che riforma la disciplina delle intercettazioni nel processo penale attuando così la delega contenuta nell’art. 1, c. 84 della L. 23 giugno 2017 n.103.
La modifica entrerà in vigore dopo sei mesi dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (unica eccezione sarà per la nuova previsione relativa alla pubblicabilità dell’ordinanza di custodia cautelare che sarà invece efficace trascorso un anno), la pubblicazione al momento è prevista per gennaio.
Si tratta di un intervento riformatore che tenta, forse non riuscendoci, di comporre il difficile equilibrio tra la necessità per le Procure di utilizzare un così fondamentale strumento d’indagine e, dall’altro lato della bilancia, il diritto dei cittadini a non veder immotivatamente compresso il proprio diritto alla riservatezza e alla difesa.