L’art. 572 c.p. punisce la reiterazione abituale di comportamenti lesivi dell’integrità fisica e/o morale, della libertà o del decoro della vittima. Il delitto di “maltrattamenti in famiglia” è un delitto c.d. proprio dal momento che può essere commesso solo dal familiare o dal soggetto che sia comunque legato alla vittima da una relazione di “familiarità”.E’ ormai pacifico che nel concetto di famiglia appena richiamato, debba essere ricompresa anche la convivenza more uxorio, nonché “qualunque relazione sentimentale che, per la consuetudine dei rapporti creati, implichi l’insorgenza di vincoli affettivi e aspettative di assistenza assimilabili a quelli tipici della famiglia o della convivenza abituale».
Privacy: pubblicazione foto dei figli minori sui social network, necessario il consenso dell’altro genitore – Alessandro Calogiuri Avvocato penalista Ancona
La Giurisprudenza di merito inizia ad affermare il principio secondo il quale, in presenza dell’opposizione di un genitore, la pubblicazione e condivisione di foto di minori da parte dell’altro genitore è comportamento astrattamente pregiudizievole per i soggetti minorenni, dal momento che, per via della diffusività incontrollabile dello strumento informatico utilizzato, la pubblicazione può portare le suddette immagini anche in mano di soggetti sconosciuti e non conoscibili, e che potrebbero utilizzare le suddette anche per scopi turpi ed illeciti.
Lo ha espresso incidentalmente il Tribunale di Mantova il quale, nell’ambito di un procedimento per la regolamentazione dei rapporti tra genitori, ex conviventi, e figli ha accolto la richiesta di inibitoria, formulata dal padre, diretta a bloccare la pubblicazione di immagini da parte della madre.
La suddetta richiesta è stata accolta in quanto la pubblicazione in presenza di un espresso dissenso da parte dell’altro genitore di fotografie dei figli minori è comportamento lesivo della tutela dell’immagine (art. 10 c.c.) e della riservatezza dei dati personali (d.lgls 196/03), dal momento che tali immagini devono considerarsi dati personali e la loro illegittima diffusione comporta interferenza nella vita privata.
Avv. Alessandro Calogiuri
Trib. Mantova ord. 19/09/2017
Maltrattamenti in famiglia: Quando l’esigenza educativa travalica i limiti del penalmente consentito? – Alessandro Calogiuri Avvocato penalista Ancona
La suprema Corte di Cassazione ha chiarito che non è ravvisabile valenza educativa in atti di violenza effettuati da una madre nei confronti della figlia: e pertanto deve ritenersi corretta la condanna per maltrattamenti in famiglia ai sensi dell’art.572 c.p.
La madre ricorreva in Cassazione chiedendo che la sua condotta fosse riqualificata nel meno grave reato di abuso dei mezzi di correzione. Per la Corte però quanto posto in essere esorbita dal concetto di abuso come definito dalla Giurisprudenza di legittimità.
La donna era accusata di ripetute percosse e comportamenti ingiuriosi in danno della figlia tetraplegica, che a causa dei suddetti maltrattamenti era stata ricoverata presso una struttura sanitaria.
L’imputata lamentava che il fatto si sarebbe tutt’al più dovuto considerare come abuso dei mezzi di correzione o di disciplina ex art. 571 c.p. dal momento che la donna affermava di aver agito per indurre la figlia a sottoporsi alla rieducazione fisioterapica.
È del tutto evidente che in ripetute ingiurie e percosse non è dato ravvisare comportamenti obiettivamente dotati una qualche valenza educativa. Infatti la Corte di Cassazione ha confermato il principio ormai maggioritario secondo il quale «il concetto di abuso, richiamato nell’art. 571 c.p., presuppone che di un mezzo di correzione, astrattamente e obiettivamente idoneo alla funzione educativa (e perciò consentito), venga fatto un uso sproporzionato esorbitante rispetto al fine, così da determinare una rottura del nesso funzionale sotteso all’esercizio della potestas corrigendi».
Quindi, ove la condotta, seppur soggettivamente mossa da un (distorto) animus corrigendi, sia caratterizzata da comportamenti abitualmente violenti, vessatori ed umilianti, privi di alcun rilievo educativo, dovrà ritenersi integrato il più grave reato dei maltrattamenti in famiglia previsto dall’art. 572 c.p.
Avv. Alessandro Calogiuri
– Cass. Pen., Sez. VI, n. 50745/17 del 7/11/17