La legge n. 41 del 2016, dietro la spinta di un bisogno sentito in maniera molto forte da una larga parte della cittadinanza a causa del crescente fenomeno di morti o gravi lesioni causate da c.d. “pirati della strada”, ha introdotto nel nostro ordinamento penale due nuove fattispecie incriminatrici: gli articoli 589 bis e 590 bis c.p. che incriminano rispettivamente il delitto di omicidio stradale e quello di les,ioni personali stradali gravi o gravissime.
Con tale operazione innovatrice sono state inasprite le sanzioni previste per le previgenti fattispecie che aggravavano i delitti di omicidio colposo e lesioni colpose.
Tale disciplina, anche a causa dell’estrema severità delle pene prospettate, ha sollevato l’attenzione della Giurisprudenza Costituzionale.
Omicidio colposo: Se il pedone si “lancia”… – Alessandro Calogiuri Avvocato penalista Ancona
Come è noto gli eventi mortali lungo le nostre strade non sono sempre il frutto di condotte criminali poste in essere in assoluto spregio delle norme del Codice della Strada, ma a volte sono normali automobilisti che, loro malgrado, si trovano coinvolti in sinistri mortali causati da condotte imprudenti della vittima stessa.
La domanda che sorge legittima è capire se e quando tali comportamenti possano ritenersi idonei a far andare esente da responsabilità l’automobilista.