Siamo lieti di comunicare che l’Avv. Alessandro Calogiuri ha partecipato come moderatore e relatore al convegno in tema di violenza di genere intitolato “Se domani non torno…”.
L’evento, che si è tenuto il 06 aprile 2024 presso il Liceo Galilei di Ancona è stato organizzato dal Lions Club Ancona Colle Guasco ed ha ricevuto il patrocinio del Comune di Ancona, è stata un’occasione significativa di dialogo e riflessione su temi di grande attualità e rilevanza sociale.
Si ringraziano tutti i partecipanti e gli organizzatori per aver reso possibile questo incontro.
Il pomeriggio del 28 novembre u.s, presso l’aula Magna del Liceo Cambi, si è svolta una conferenza sul tema della violenza di genere rivolta agli studenti della scuola ma aperta a tutti coloro che avessero desiderato intervenire.
Siamo lieti di annunciare che lo studio legale Avv. Alessandro Calogiuri parteciperà al convegno sulla violenza di genere che si terrà il 28.11.2023 presso l’I.I.S “Cambi-Serrani” di Falconara m.ma (AN).
Il convegno, organizzato dal corpo docenti dell’I.I.S. “Cambi-Serrani” di Falconara m.ma (AN), ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sul fenomeno della violenza di genere, che colpisce ogni anno migliaia di donne in Italia e nel mondo. Secondo i dati più recenti dell’Istat, nel 2023 il 30,7% delle donne dai 16 ai 70 anni (6,61 milioni) ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Nel primo semestre del 2023, 22 donne sono state uccise dal partner o dall’ex partner.
Lo studio legale Avv. Alessandro Calogiuri, da sempre impegnato nella difesa dei diritti delle donne vittime di violenza, interverrà nella sessione dedicata alle questioni legali e giuridiche legate al contrasto alla violenza di genere. In particolare, illustrerà le principali normative vigenti in materia, i diritti delle vittime e le possibili azioni legali a loro tutela.
Lo studio legale Avv. Alessandro Calogiuri si augura che il convegno sia un’occasione di confronto e di dialogo tra tutti gli attori coinvolti nella lotta alla violenza di genere, e che possa contribuire a creare una cultura del rispetto e della parità tra uomini e donne.
In occasione delle celebrazioni per l’8 marzo 2022 sono stato invitato presso il Liceo Cambi di Falconara M.ma per partecipare all’evento “IL CAMBI-SERRANI E LE DONNE: GIURISTI A SCUOLA PER L’8 MARZO” e discutere assieme ai ragazzi delle quinte del fenomeno sociale e giuridico della violenza sulle donne e sui soggetti più vulnerabili.
È stato un vero piacere condividere con i ragazzi conoscenze ed esperienze perché per superare e non solo contrastare il fenomeno della violenza sulle donne è assolutamente necessario non limitarsi alla repressione ma investire sull’educazione.
Ringrazio sentitamente la dirigenza dell’istituto Cambi, il corpo docente e la Camera Penale di Ancona per l’invito.
Lo Studio Legale Avvocato Alessandro Calogiuri di Ancona nel suo costante percorso di formazione e specializzazione, partecipa al corso di formazione professionale “Never Again: contro la vittimizzazione secondaria“.
Il corso è organizzato nell’ambito del progetto “NEVER AGAIN. Sviluppare un innovativa tecnica di formazione metodologica per prevenire e combattere il rischio di vittimizzazione secondaria di donne vittime di violenza” (“NEVER AGAIN. Developing an innovative training methodology to prevent and combat the risk of secondary victimization of women victims of violence”), finanziato nell’ambito del programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza dell’Unione Europea.
Il progetto NEVER AGAIN mira a prevenire e combattere i rischi della vittimizzazione secondaria nei casi di violenza contro le donne, in linea con i regolamenti internazionali, europei e nazionali.
Sottrarre con l’uso della forza il cellulare alla propria compagna, o al proprio compagno, è condotta che può legittimamente giustificare una condanna per rapina; non costituisce infatti alcuna idonea giustificazione il fatto che il soggetto abbia agito perché mosso da gelosia e con l’intenzione di vagliare l’effettivo adempimento agli obblighi matrimoniali.
(Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 8821/21, depositata il 4 marzo)
Maltrattamenti in famiglia: asserire “è la sua parola contro la mia” non è difesa sufficiente; le dichiarazioni della persona offesa, ove intrinsecamente attendibili, sono fonte di prova idonea a fondare la colpevolezza.
(Cassazione Penale, Sez. III, sentenza 23 novembre 2020 – 25 gennaio 2021, n. 2911)
Spesso da parte di chi è indagato/imputato di reati particolarmente odiosi commessi nel privato del nucleo familiare si sente proferire la classica frase “è la sua parola contro la mia”, come se questo di per sé fosse sufficiente a raggiungere una assoluzione; non si può nascondere poi la circostanza che spesso è proprio tale elementare asserzione che “incatena” le vittime ad una realtà da cui vorrebbero scappare in quanto convinte di non avere speranza data la assenza di prove che spessissimo è connaturata a situazioni delittuose in cui il soggetto agente controlla e limita ogni ambito della vita della vittima impedendogli di fatto di avere contatti con il mondo esterno. Si tratta infatti di reati che quasi mai hanno testimoni o elementi di prova diretta, anche a causa del legame sentimentale tra le parti della vicenda che spesso porta la vittima a sopportare per lungo tempo, sperando in un miglioramento, e a non denunciare o recarsi al pronto soccorso per paura o addirittura per resistenze nell’agire contro un soggetto che, magari, è proprio il padre dei propri figli.
Ci troviamo in un periodo storico ove a fronte di un generale avanzamento del senso di uguaglianza ci sono settori dove ancora si fatica a sopire la pressione di “rigurgiti” di antiquate sensibilità. Troppo spesso a fronte di reati che avvengono tra le mura domestiche si ascoltano commenti che invece di stigmatizzare i comportamenti violenti sembrano quasi interrogarsi sulle colpe delle vittime, considerate ree di aver “reagito”.
Situazioni in cui il fuoco dell’attenzione si sposta sui possibili “errori” delle vittime che arrivano così a sentirsi sole ed isolate, quando invece il messaggio che dovrebbe essere condiviso è che nulla può giustificare episodi di stalking e maltrattamenti in famiglia come quelli che riempiono le pagine di cronaca dei nostri giornali; storie di ordinario terrore dove la vittima viene abitualmente perseguitata, isolata e aggredita in ogni ambito della sua vita e, spesso, si trova nell’impossibilità di porre in essere una adeguata reazione difensiva.
I casi di omicidio del coniuge/partner, altresì detto Uxoricidio, sono purtroppo all’ordine del giorno, riempiono le pagine dei nostri giornali, le aule dei nostri tribunali e le poltrone dei talk show televisivi.
Un fenomeno crescente di spregio per la vita umana che sembra ormai inarrestabile e che, anzi, sembra autoalimentarsi producendo delitti sempre più frequenti ed efferati.
Al centro dell’attenzione giudiziaria, e conseguentemente di quella mediatica, sono i volti e le storie delle vittime e dei loro carnefici in un costante equilibrismo tra sete di giustizia, bisogno di comprendere e morboso voyeurismo…chi resta viene invece dimenticato. I figli di quelle famiglie distrutte dallo sconsiderato gesto di un istante restano come ombre sullo sfondo di storie più grandi di loro, senza che la loro voce venga ascoltata e che venga loro garantita una giusta ed effettiva tutela.
Proprio a tale stortura tenta finalmente di porre rimedio il legislatore che con la legge n. 4 dell’11 gennaio 2018 ridisegna in più parti codice penale e codice civile per tutelare maggiormente gli orfani frutto di delitti consumati tra le mura domestiche.
L’art. 572 c.p. punisce la reiterazione abituale di comportamenti lesivi dell’integrità fisica e/o morale, della libertà o del decoro della vittima. Il delitto di “maltrattamenti in famiglia” è un delitto c.d. proprio dal momento che può essere commesso solo dal familiare o dal soggetto che sia comunque legato alla vittima da una relazione di “familiarità”.E’ ormai pacifico che nel concetto di famiglia appena richiamato, debba essere ricompresa anche la convivenza more uxorio, nonché “qualunque relazione sentimentale che, per la consuetudine dei rapporti creati, implichi l’insorgenza di vincoli affettivi e aspettative di assistenza assimilabili a quelli tipici della famiglia o della convivenza abituale».
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