I casi di omicidio del coniuge/partner, altresì detto Uxoricidio, sono purtroppo all’ordine del giorno, riempiono le pagine dei nostri giornali, le aule dei nostri tribunali e le poltrone dei talk show televisivi.
Un fenomeno crescente di spregio per la vita umana che sembra ormai inarrestabile e che, anzi, sembra autoalimentarsi producendo delitti sempre più frequenti ed efferati.
Al centro dell’attenzione giudiziaria, e conseguentemente di quella mediatica, sono i volti e le storie delle vittime e dei loro carnefici in un costante equilibrismo tra sete di giustizia, bisogno di comprendere e morboso voyeurismo…chi resta viene invece dimenticato.
I figli di quelle famiglie distrutte dallo sconsiderato gesto di un istante restano come ombre sullo sfondo di storie più grandi di loro, senza che la loro voce venga ascoltata e che venga loro garantita una giusta ed effettiva tutela.
Proprio a tale stortura tenta finalmente di porre rimedio il legislatore che con la legge n. 4 dell’11 gennaio 2018 ridisegna in più parti codice penale e codice civile per tutelare maggiormente gli orfani frutto di delitti consumati tra le mura domestiche.
Stalking: Da “leone da tastiera” a stalker…il passo è breve – Alessandro Calogiuri Avvocato penalista Ancona
Coperti da un illusorio velo di impunità spesso online ci si sente onnipotenti e legittimati a sfogare ogni istinto o frustrazione ma è bene prestare attenzione. Infatti, le maglie del sistema penale e la sua interpretazione si stanno rapidamente adeguando alle nuove frontiere digitali del delinquere.
E’ opportuno quindi ponderare bene la pubblicazione sui social network di post e contenuti multimediali che possano essere qualificati come offensivi o comunque pregiudizievoli, posto che essi possono facilmente integrare una condotta diffamatoria aggravata.
Ancora più gravi potrebbero essere le conseguenze qualora la vittima sia presa di mira a mezzo di abituali e reiterati “attacchi telematici”.
Infatti tale condotta può essere ritenuta idonea ad integrare l’elemento oggettivo del delitto di atti persecutori p. e p. dall’art. 612 bis c.p., più comunemente noto come stalking.
Stalking: La persecuzione non surroga la proporzione della reazione della vittima – Alessandro Calogiuri Avvocato penalista Ancona
In un momento, come quello attuale, di rilevante allarme sociale in cui sembrano essere decaduti i più elementari corollari di buon senso e rispetto della riservatezza altrui e i casi di atti persecutori, il c.d. “stalking”, risultano essere ormai all’ordine del giorno è d’obbligo ricordare, come fa la Suprema Corte, che l’essere, o il ritenere di essere, odiosamente perseguitati non è condizione di per sé idonea a giustificare ogni tipo di reazione.
Prova: Conversazioni WhatsApp: maneggiare con cura – Alessandro Calogiuri Avvocato penalista Ancona
La Giurisprudenza è concorde nell’affermare che i messaggi inviati tramite applicazioni di messaggistica istantanea (Whatsapp, Facebook, Messenger…) sono dotati di valore probatorio, qualora sia provata la provenienza e siano valutati come attendibili.
La porta per l’ingresso di tali mezzi di prova nel processo penale è l’art. 234 c.p.p. c.1, ove è sancita la possibilità di acquisire documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante supporti fotografici, cinematografici, fonografici o altro mezzo.
Anche la Giurisprudenza di legittimità conferma ormai la suddetta linea interpretativa, giungendo ad affermare però la sussistenza di un ulteriore presupposto essenziale per ritenere utilizzabili dichiarazioni contenute in conversazioni telematiche, ossia l’acquisizione del dispositivo di origine (smartphone).
Avv. Alessandro Calogiuri
– Cass. Pen. Sez. V n. 49016 del 25 ottobre 2017